(massima n. 1)
Il delitto di truffa č assorbito in quello di millantato credito previsto dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. non potendo essere configurato il concorso formale tra i due reati in quanto la condotta sanzionata dall'art. 346, comma secondo, cod. pen., a differenza di quella prevista dal primo comma, consiste in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo che viene indotto da una falsa rappresentazione della realtā ad un accordo che lo impegna ad una prestazione patrimoniale.