(massima n. 1)
La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a pił pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma un concorso formale omogeneo di reati e dunque tanti distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in distinte offese al libero espletamento dell'attivitą funzionale di ciascun pubblico ufficiale.