(massima n. 1)
Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., č un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialitą della pubblica amministrazione, la cui configurabilitą va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie inesatte. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la inoffensivitą della rivelazione da parte di un funzionario della cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, su richiesta informale di un privato, dell'assenza della iscrizione di quest'ultimo nei registri consultabili da tale ufficio, iscrizione in realtą esistente ma segretata dal pubblico ministero).