(massima n. 1)
Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilitą dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilitą nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietą di terzi estranei al reato. (In applicazione di questo principio la Corte ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l'indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilitą di disporre dell'intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato).