(massima n. 1)
La riqualificazione, operata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. in quello di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto della legge n. 190 del 2012, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, dovendosi riconoscere continuitā normativa fra le due fattispecie. (In motivazione, la Corte ha, altresė, affermato che, in tema di risarcimento del danno, non č applicabile la disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., ma quella di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui agli effetti civili la legge non dispone che per l'avvenire).