(massima n. 1)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, č illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell'istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrā tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non č idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilitā.