(massima n. 1)
Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa. (Fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dalla seconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna).