(massima n. 1)
In materia di sospensione condizionale della pena, le condotte previste dall'art. 165, comma quarto, cod. pen., a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall'illecito del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono funzionali all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167, cod. pen.; esse configurano una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non č applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore avvenuta con la legge n. 69 del 2015.