(massima n. 1)
Con riguardo alla cessione di credito, che si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario, ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (art. 1264 primo comma c.c.), rilevante al diverso fine dell'efficacia della cessione stessa nei suoi confronti, il debitore medesimo, che, notificata la cessione al suo condebitore, ne abbia avuto comunque conoscenza, ne č abilitato ad eccepire il difetto di legittimazione del cedente a richiedergli il pagamento, al fine di non sentirsi opporre dal cessionario il carattere non liberatorio del versamento fatto al cedente nonostante tale conoscenza (art. 1264 citato, secondo comma).