(massima n. 1)
Rientra nella giurisdizione del giudice italiano il reato comune commesso all'estero dallo straniero in danno di un cittadino italiano purché l'imputato si trovi nel territorio dello Stato italiano e la persona offesa abbia sporto querela, senza che sia necessaria anche la richiesta del Ministro. (Fattispecie in materia di violenza sessuale).