(massima n. 1)
Per l'opponibilitā della cessione di credito al debitore ceduto, secondo la previsione di cui all'art. 1264 primo comma c.c., non č necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale all'uopo abilitato, né si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione essendo sufficiente che al debitore stesso giunga una notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolaritā attiva del rapporto obbligatorio.