(massima n. 1)
Il giuramento può essere deferito con formula "de veritate" non solo quando abbia ad oggetto un fatto proprio del giurante, ma anche ove il fatto, pur essendo posto in essere da altri, sia caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza; in caso contrario, qualora il fatto sia stato esclusivamente conosciuto in via indiretta dal giurante medesimo, il giuramento va deferito con formula "de scientia". La valutazione del fatto e, quindi, della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.