(massima n. 1)
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.