(massima n. 1)
In materia di licenziamento per giusta causa, il contenuto di uno scritto difensivo che attribuisca al proprio datore di lavoro, in sede di giustificazioni per pregressa contestazione, atti o fatti, pur non rispondenti al vero ma concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, ancorché contenga espressioni sconvenienti od offensive (soggette solo alla disciplina prevista dall'art. 89 c.p.c.), non costituisce illecito disciplinare né fattispecie determinativa di danno ingiusto, trattandosi di condotta scriminata dall'art. 598, comma 1, c.p., con portata generale, espressiva del legittimo esercizio del diritto di difesa nell'ambito di procedimento disciplinare ex artt. 24 Cost. e 51 c.p.