(massima n. 1)
In tema di cessione di crediti relativi a contratti di appalto con la P.A., il riconoscimento della cessione, da parte dell'amministrazione, non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra appaltatore e cessionario, ma costituisce un requisito estrinseco del negozio, e più precisamente un'autorizzazione di efficacia del negozio rispetto all'amministrazione. Questa, infatti, può autorizzare la cessione quando, con potere discrezionale, riconosca che nessun nocumento stia per derivarne all'andamento dell'opera e che la cessione non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto e non alteri le garanzie previste per l'amministrazione stessa nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore. Per le ragioni predette, in difetto di assenso dell'ente pubblico appaltante, la cessione — pur essendo valida ed operante tra le parti — non è opponibile all'amministrazione.