(massima n. 1)
Il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioč, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza.