(massima n. 1)
L'art. 1263 c.c., pur vietando al cedente di trasferire al cessionario la cosa data in pegno, non limita in alcun modo gli effetti della cessione, che produce il trasferimento al cessionario della titolaritą del credito con i relativi accessori. Pertanto, qualora il credito ceduto sia garantito da pegno di azioni, il diritto di voto, gią spettante al creditore originario, si trasferisce al cessionario.