(massima n. 1)
In tema di spoglio, il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1168 c.c. non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è soggetto al regime delle preclusioni, in primo come in secondo grado, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepito, ex art. 2969 c.c., dalla parte interessata la quale, peraltro, nel sollevare l'eccezione deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la ricorrenza di tale eccezione nella difesa con cui il convenuto genericamente assumeva di avere da sempre esercitato il proprio diritto di proprietà).