(massima n. 1)
La "perpetuatio" di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformitą di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontą dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontą di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico.