(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilitą di esercizio della facoltą di costruire in aderenza.