(massima n. 1)
Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilitą genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, quarto comma, c.c., cosģ come modificato dall'art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, primo comma, c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.