(massima n. 1)
In materia fallimentare, proposta domanda di concordato preventivo è vietata la cessione dei crediti se stipulata per estinguere debiti anteriori (potendo in caso di violazione di tale divieto farsi luogo a dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, legge fall.), mentre essa è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi competenti di cui all'art. 167 legge fall. Ove viceversa stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, c.c., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e 45 legge fall., in caso di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo, non privando quest'ultimo l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei beni. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche dopo — purché stipulata prima — la domanda di concordato, non rilevando in contrario né l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente né che il concordato sia con o senza cessione dei beni, in quanto il concordato con cessione non si differenzia da quello senza cessione dei beni se non per i profili della liberazione del debitore in termini più ampi (art. 186 legge fall.) e dell'indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografari, che da soli non giustificano una diversità di disciplina relativamente agli effetti della cessione dei crediti.