(massima n. 1)
In tema di azione risarcitoria per responsabilitą professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attivitą del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilitą di un notaio per aver redatto atto di assenso ad iscrizione ipotecaria su un bene non di proprietą del debitore, la S.C. ha ritenuto il termine di prescrizione decorrente non dall'epoca dell'atto di iscrizione, ma dalla scoperta da parte del creditore dell'inesistenza della garanzia ipotecaria).