(massima n. 2)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscono "beni utilizzati per commettere il reato" di cui all'art. 2638 cod. civ., confiscabili ai sensi dell'art. 2641 cod. civ., anche mediante l'apprensione di beni per valore equivalente, i finanziamenti concessi da un istituto di credito a terzi per l'acquisto di azioni ed obbligazioni dello stesso istituto, finalizzati a rappresentare una realtą economica del patrimonio di vigilanza dell'ente creditizio diversa da quella effettiva, con ostacolo delle funzioni delle autoritą pubbliche di vigilanza.