(massima n. 1)
In materia previdenziale, i fondi pensione cd. “interni” sono quelli privi di distinzione rispetto al patrimonio dell’impresa, poiché creati, senza apporti contributivi dei lavoratori loro destinatari, alla stregua di mere poste di bilancio o patrimoni di destinazione dell’impresa medesima in favore dei propri occupati, sicché non rientrano nella descritta nozione i fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2117 c.c. con la contribuzione sia dei lavoratori sia del datore di lavoro, i quali, non ricadendo nella titolarità esclusiva di quest’ultimo, si connotano come associazioni non riconosciute che rispondono autonomamente delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle previdenziali e assistenziali, salva solo la responsabilità personale e sussidiaria ex art. 38 c.c. di quanti hanno agito in loro nome e conto.