(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, in mancanza di espresse disposizioni normative sul contenuto e sulle modalitā del relativo trasferimento, č disciplinato dal principio, espresso dall'art. 2112 c.c., dell'inerenza del rapporto contrattuale al complesso aziendale (o all'attivitā di competenza di un soggetto pubblico), in tutti i casi in cui questo, pur cambiando la titolaritā, resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa (o della funzione perseguita), in quanto i due termini utilizzati dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell'applicazione del suddetto articolo, cioč quelli di trasferimento o di conferimento di attivitā, esprimono la volontā del legislatore di comprendere nello spettro applicativo di tale disposizione ogni vicenda traslativa riguardante l'attivitā dell'ente cedente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la neo istituita Azienda Policlinico Umberto I fosse succeduta nei rapporti di lavoro del personale ASL, in servizio presso il soppresso policlinico universitario, pur in assenza di norme che ne disciplinassero il passaggio)