(massima n. 1)
La temerarietà della pretesa comportante l’annullamento della transazione ex art. 1971 c.c., come può essere eccepita dal convenuto per paralizzare la domanda dell'attore che faccia valere come titolo della sua richiesta la transazione stessa, parimenti può essere invocata dall’attore per bloccare gli effetti impeditivi dell’eccezione di transazione sollevata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’attore, chiesta la rescissione per lesione di un contratto di vendita, e vistosi eccepire l’esistenza di una transazione preclusiva della domanda rescissione, potesse opporre, a sua volta, l’annullabilità della transazione stessa per temerarietà della pretesa).