(massima n. 1)
Nell’ipotesi di garanzie fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l’obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto.