(massima n. 1)
La responsabilitā regolata dall'art. 1669 c.c. ha natura non contrattuale, derivando da un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformitā dell'ordinamento giuridico, ex art. 1173 c.c. ed č, pertanto, esclusivamente a tale disciplina - e non alle norme generali dettate in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ex artt. 1453 ss. c.c. - che occorre fare riferimento in caso di rovina e difetti di immobili, anche laddove l'opera appaltata non sia stata ultimata.