Cassazione civileSez. IIsentenza n. 28394del 28 novembre 2017
(1 massima)
(massima n. 1)
In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d'ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall'altro contraente.