(massima n. 1)
Il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte; nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e va effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.