(massima n. 1)
La clausola con la quale le parti abbiano espressamente previsto la possibilitā per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento incondizionatamente e su semplice richiesta č incompatibile con l'eccezione fideiussoria di cui all'articolo 1247 c.c. (compensazione opposta dal garante con un debito del creditore verso il debitore principale), in quanto il rapporto di garanzia risulta caratterizzato da autonomia causale che ne esclude la connotazione di accessorietā rispetto al rapporto obbligatorio garantito.