(massima n. 1)
L'"uso esclusivo" su parti comuni dell'edificio riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unitā immobiliari in proprietā esclusiva, al fine di garantirne il migliore godimento, incide non sull'appartenenza delle dette parti comuni alla collettivitā, ma sul riparto delle correlate facoltā di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalitā non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 c.c.. Tale diritto non č riconducibile al diritto reale d'uso previsto dall'art. 1021 c.c. e, pertanto, oltre a non mutuarne le modalitā di estinzione, č tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell'unitā immobiliare cui accede.