(massima n. 1)
Il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, giā avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non č soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.