(massima n. 1)
L'ostacolo al verificarsi della compensazione nell'ipotesi prevista dall'art. 1246, n. 3, c.c., di credito dichiarato impignorabile, si configura come divieto posto a carico di colui soltanto contro il quale opera la norma, la cui finalità (di assicurare particolare tutela ad alcuni crediti, in considerazione dei bisogni alla cui soddisfazione sono destinati, o della situazione giuridica che li ha determinati) viene raggiunta quando al titolare di un credito impignorabile che agisca per ottenerne il pagamento non possa opporsi la compensazione con un suo debito per diverso titolo. Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma, deve tenersi conto solo della natura del credito al quale la compensazione venga opposta, e non anche di quella del credito opposto in compensazione, che rimane irrilevante. Di conseguenza al titolare di un credito assoggettabile a pignoramento (nella specie, credito del contribuente per rimborso di imposte indirette) può essere opposto in compensazione un credito impignorabile (nella specie un credito dell'Amministrazione finanziaria, per altro titolo di imposta).