(massima n. 1)
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte rispettivamente con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia “ex nunc”, rilevabile solo su eccezione di parte