(massima n. 1)
In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza pił grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, nel calcolare la pena all'imputato condannato per violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter, comma primo, cod. pen. - ritenuta aggravante indipendente - e dell'art. 99, commi 4,5 e 6, cod. pen. - ritenuta aggravante ad effetto speciale - ed in continuazione con altri reati, aveva operato sulla pena risultante dall'applicazione della prima aggravante, ritenuta pił grave, l'intero aumento per la recidiva).