(massima n. 1)
In tema di estinzione delle misure cautelari, la previsione di cui all'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen, relativa al calcolo del presofferto ai fini dell'inefficacia della misura custodiale cautelare, non trova applicazione quando sia stata irrogata, in continuazione con altra condanna, la pena dell'isolamento diurno, trattandosi di sanzione espiabile solo in fase esecutiva e, quindi, non compatibile con lo stato di detenzione cautelare. (Fattispecie in cui l'imputato era stato condannato all'isolamento diurno per un reato satellite, riconosciuto in continuazione con altro reato per il quale era gią stata pronunciata condanna definitiva alla pena dell'ergastolo e la Corte ha escluso la duplicazione della carcerazione per titoli diversi - cautelare e definitivo - dovendo considerarsi insussistente il presofferto).