(massima n. 1)
Nelle imprese che esplicano la loro attivitą anche nei giorni festivi, l'adibizione di un lavoratore a mansioni superiori per sopperire alla carenza dell'organico, dimensionato senza tenere conto dell'aliquota necessaria a consentire il riposo settimanale a turno dei dipendenti, non costituisce sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma copertura di posto (vacante) necessario per l'espletamento continuativo del servizio. (Nella specie la sentenza impugnata era stata censurata dal ricorrente non solo per la violazione dell'art. 2103 c.c., ma anche per l'illogica interpretazione del contratto collettivo 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nella parte in cui fa riferimento alla carenza di organico in materia di promozioni automatiche).