(massima n. 1)
In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilitą del custode di cui all'art. 2051 cod. proc. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilitą del custode.