(massima n. 1)
Deve considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da un natante (o da un veicolo) in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del natante (o veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa dei terzi, da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalitą tra la circolazione e l'incendio stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva accertato che l'incendio sviluppatosi sul natante, all'ormeggio nelle acque di un fiume, era stato determinato da un intervento di riparazione e aveva, pertanto, ritenuto che tale incendio si era prodotto per cause del tutto svincolate dalla circolazione del natante, sia pure intesa nella sua pił ampia accezione, comprendente anche la fase di sosta).