(massima n. 1)
Qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per amnistia, il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 3, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto concessivo di amnistia e non dal provvedimento del giudice che la dichiara, ancorché trattasi di amnistia rinunciabile. Infatti la decorrenza del termine prescrizionale dalla data della sentenza di proscioglimento per amnistia, anziché da quella di entrata in vigore del decreto di clemenza si verifica solamente in due ipotesi: quando vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, che ha effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, ovvero nel caso in cui l'applicazione dell'amnistia non sia automatica ma risultato di un apprezzamento di merito effettuato dal giudice penale.