(massima n. 1)
In mancanza di ricusazione, la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi nell'ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., per aver conosciuto della causa in altro grado del processo, non comporta nullità della sentenza e non può essere dedotta in sede di impugnazione.