(massima n. 1)
Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l'effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato. (Principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero del pretore, essendo entrate in vigore, nelle more, le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).