(massima n. 1)
Qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all'estero, a norma dell'art. 582, secondo comma, c.p.p., ovvero sia proposta con telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, quinto comma, stesso codice decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non gią dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta. (In motivazione la S.C. chiarito che il principio enunciato nella sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, in virtł del quale il termine in questione decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, č riferito solo al caso, esplicitamente previsto dall'art. 309, quarto comma, prima parte, c.p.p., di presentazione della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere su di essa, al quale va assimilata l'ipotesi della presentazione, a norma dell'art. 123 stesso codice, da parte di imputato detenuto, in stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura).