(massima n. 1)
Il datore di lavoro che, nella incontroversa esistenza del rapporto di lavoro, ne sostenga la cessazione per negativo esito della prova, ha l'onere di provare, ex art. 2967, secondo comma, c.c., l'esistenza di un valido patto di prova; a tal fine č necessario che il patto risulti da atto scritto, anteriore o contestuale all'inizio del rapporto di lavoro.