(massima n. 1)
Il principio, secondo il quale il creditore dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, con conseguente improponibilità temporanea della relativa domanda (non della giurisdizione del giudice ordinario, che resta ferma ed è impedita solo nel suo concreto esercizio), trova applicazione anche con riguardo ai crediti discendenti da atti compiuti dal commissario liquidatore, parimenti soggetti alle regole concorsuali, e, anche in tale ipotesi, manifestamente non implica un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, essendo il diritto del creditore pienamente tutelabile in sede contenziosa dopo la suddetta fase amministrativa.