(massima n. 1)
L'art. 2058 secondo comma c.c., il quale conferisce al giudice la facoltā di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non č applicabile alle azioni di tutela di un diritto reale. (Nella specie, domanda di demolizione di opere eccedenti i limiti massimi di superficie contrattualmente previsti a favore del fondo vicino).