(massima n. 1)
In materia di riesame del decreto di sequestro (art. 257 c.p.p.), ed in relazione al procedimento di cui all'art. 324 c.p.p. (che al terzo comma prevede la trasmissione al tribunale, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, degli atti su cui si fonda il provvedimento di riesame), deve ritenersi che al P.M. non incomba l'obbligo di trasmettere — nell'ipotesi di intercettazioni poste a fondamento del mezzo di ricerca della prova — anche i decreti autorizzativi delle intercettazioni medesime.