(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di falso ideologico in atto pubblico, a nulla rileva la circostanza che la immutatio veri sia stata commessa non solo senza l'animus nocendi o decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente.